LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
POLESANA DELLA STAMPA

 

Art. 1

Tra i giornalisti professionali e collaboratori iscritti all'Ordine dei giornalisti del Veneto e al Sindacato Giornalisti del Veneto residenti in provincia di Rovigo è costituita l'Associazione Polesana della Stampa con sede a Rovigo.

 

Art. 2

L'Associazione Polesana della Stampa opera come tramite fra gli iscritti e il Sindacato Giornalisti del Veneto di cui è sezione provinciale. Opera in autonomia amministrativa e organizzativa nel rispetto delle norme statutarie regionali e federali.

 

Art. 3

L'Associazione Polesana della Stampa:

a)   difende la libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione e il libero diritto alla critica, secondo le norme costituzionali e le inderogabili esigenze professionali;

b)   svolge le opportune azioni per la tutela e il rispetto del contratto di lavoro giornalistico in collaborazione con la FNSI, con il Sindacato Veneto, con le altre Sezioni provinciali e con i Comitati o i Fiduciari di Redazione delle testate giornalistiche polesane;

c)   collabora con il Sindacato Giornalisti del Veneto all'assistenza dei giornalisti iscritti al Sindacato nella tutela dei loro interessi  morali e professionali e nelle definizioni delle vertenze collettive ed individuali

d)   favorisce l'esercizio dell'attività giornalistica, la preparazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti anche attraverso la realizzazione di giornali o altre pubblicazioni;

e)   collabora con le strutture della FNSI, dell'Ordine dei Giornalisti, dell'lnpgi e della Casagit nei rapporti tra i propri iscritti e gli organismi della categoria;

f)    sostiene la partecipazione di tutti i giornalisti all'assunzione  di  poteri  decisionali  nelle rispettive aziende, sia per quanto riguarda la formazione collegiale del giornale e i loro rapporti nei confronti della proprietà, sia per quanto riguarda il  rapporto degli organi d'informazione nei confronti dei pubblici poteri e della pubblica opinione, valorizzando l'azione dei Comitati e dei Fiduciari di redazione;

g)   rivendica  ai  giornalisti  la  gestione  dell' informazione  anche  nell'emittenza  radio-televisiva locale, la direzione degli uffici stampa di enti pubblici e/o di aziende private ed ogni altra funzione che attenga alla comunicazione di notizie all'opinione pubblica, sostiene l'azione di riconoscimento e di tutela del lavoro autonomo giornalistico;

h)   sollecita e patrocina ogni iniziativa tesa ad elevare il prestigio della categoria e a rinsaldare i vincoli di solidarietà tra gli iscritti.

 

 

Art.4

Gli iscritti si dividono in due categorie: professionali e collaboratori, secondo le norme previste dallo statuto della FNSI e gli elenchi stilati dal Sindacato Giornalisti del Veneto.

 

Art. 5

Gli iscritti all'Associazione Polesana della Stampa possono far parte dei Gruppi di specializzazione aderenti alla FNSI.

 

 

Art. 6

L'iscritto deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali, da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Se l'associato entro tale data risulterà moroso sarà invitato a regola rizzare la sua posizione entro il termine del 30 settembre. Trascorso tale termine l'associato verrà cancellato dall'elenco degli iscritti.

Alle assemblee possono partecipare con diritto di voto, ed essere candidati, gli iscritti in regola con le quote dell'anno in corso.

Non avranno però diritto di voto né potranno essere eletti, gli associati che dopo aver dato le dimissioni o esser stati comunque cancellati dagli elenchi degli iscritti, abbiano ottenuto la reiscrizione all'Associazione da meno di tre mesi. Avranno, invece, diritto immediato di voto (e potranno anche essere eletti) i nuovi iscritti provenienti da altre associazioni provinciali o regionali di stampa e con questa erano in regola con le quote dell'anno precedente e che abbiano regolarizzato la propria iscrizione all'Associazione Polesana della Stampa anche al momento dell'assemblea.

 

Art. 7

La qualità di associato cessa per uno dei seguenti motivi:

a)   dimissioni;

b)   trasferimento ad altra Associazione provinciale o regionale di stampa;

c)   morosità;

d)   espulsione dal Sindacato Giornalisti del Veneto;

e)   cancellazione dagli elenchi dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto.

 

Art. 8

Gli organi dell'Associazione Polesana della Stampa sono:

l'Assemblea degli iscritti, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Fiduciario sindacale, il Tesoriere.

 

Art. 9

L'Assemblea degli iscritti è il massimo organo dell'Associazione, al quale spettano tutti i poteri deliberanti e l'elezione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni tre anni, su convocazione del Consiglio direttivo e straordinariamente su iniziativa del Consiglio stesso. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, con incluso l'ordine del giorno dei lavori, viene diramato dal Consiglio direttivo quindici giorni prima della data fissata.

Le decisioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei partecipanti.

All'assemblea partecipano con diritto di voto tutti i giornalisti professionali e collaboratori  iscritti all'Associazione Polesana della Stampa. Per iscritti si intendono i giornalisti in regola con le quote dell'anno in corso.

 

Art. 10

I giornalisti professionali e collaboratori votano di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificatamente le rispettive categorie, votano soltanto gli interessati.

L’elezione del Consiglio direttivo avviene con votazione a scrutinio segreto in modo distinto tra professionali e collaboratori; per tutte le altre questioni si vota per alzata di mano, salvo specifica richiesta fatta da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea.

Nel computo dei voti le astensioni non vengono calcolate agli effetti del quorum di maggioranza.

I praticanti votano insieme ai giornalisti professionali e godono dell'elettorato attivo e passivo nell'ambito di quella categoria.

lì Consiglio direttivo è composto da otto giornalisti professionali e due collaboratori. Ciascun iscritto professionale vota fino al massimo di otto nomi della sua categoria e ciascun iscritto collaboratore fino ad un massimo due nella sua categoria.

 

Art. 11

Il consiglio direttivo nella riunione di insediamento elegge a voto segreto tra i propri componenti professionali il Presidente e il Fiduciario sindacale e tra i componenti collaboratori il Tesoriere.

Su indicazione del Presidente un consigliere potrà assumere la carica di segretario per meglio far fronte alle esigenze organizzative dell'Associazione. Il Consiglio direttivo può deliberare se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di votazione decide il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo vigila sulla attuazione delle decisioni assembleari e impartisce le direttive generali - in uniformità con le disposizioni regionali e federali - per il conseguimento delle finalità associative e degli indirizzi di politica e azione sindacale.

Il Consiglio direttivo rende conto del suo operato all'Assemblea,  approva  i  bilanci  e  fissa annualmente le quote sociali.

Ai lavori del Consiglio direttivo possono partecipare

- su invito del Presidente - gli iscritti appartenenti al Consiglio direttivo regionale, al Consiglio nazionale della FNSI, al Consiglio regionale e nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, i componenti dei Comitati di redazione o i Fiduciari dei quotidiani, dei periodici e delle emittenti della provincia di Rovigo,  i rappresentanti dei gruppi di specializzazione riconosciuti dalla FNSI e dalla Commissione Pari Opportunità, nonché gli eventuali altri iscritti rappresentanti del Sindacato facenti parte di organismi federali e regionali.

Il Consiglio direttivo viene convocato in via ordinaria ogni sei mesi.

Può inoltre riunirsi per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri in via straordinaria.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso di vacanza di consigliere si provvede alla surroga con il candidato primo fra i non eletti della rispettiva graduatoria.

Il consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di convocare assemblee di categoria allo scopo di effettuare una consultazione diretta degli iscritti sui problemi di specifico carattere professionale, così da avere indicazioni utili per gli orientamenti sulla politica sindacale.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di sottoporre a votazione per referendum a scheda segreta l'approvazione di norme, iniziative e proposte che ritenga di particolare importanza, sempre che non abbiano attinenza con variazioni statutarie, il referendum si riterrà approvato a maggioranza semplice dei voti.

 

Art. 12

Il Presidente rappresenta l'Associazione Polesana della Stampa a tutti gli effetti. Convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio direttivo. Risponde al Consiglio direttivo, con il Tesoriere, della tenuta dei bilanci dell'Associazione.

Il Fiduciario sindacale rappresenta l'Associazione nel Consiglio direttivo del Sindacato Giornalisti del Veneto.

 

 

Art. 13

Gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme, fissate dal presente Statuto, da quello regionale e federale, nonché all'adempimento delle delibere assembleari e di quelle del Consiglio direttivo. Non potranno in alcun modo compiere azioni in contrasto con gli interessi della categoria. A chiunque venga meno a tali norme fondamentali verranno applicate le sanzioni previste dallo Statuto regionale e federale. Per i casi non contemplati si provvederà al deferimento al Collegio dei probiviri del Sindacato Giornalisti del Veneto.

 

Art. 14

Il bilancio dell'Associazione è costituito da:

a)  all'attivo: esistenze patrimoniali, quote degli iscritti, contributi regionali, entrate straordinarie;

b)  al passivo; spese ordinarie (affitto, riscaldamento, luce, telefono, personale, cancelleria, stampe, poste telefoni, viaggi, trasferte, ecc.), spese straordinarie.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre dell'ultimo anno di attività del Consiglio.

Gli eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e altre disponibilità non potranno essere distribuite, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente al Sindacato Giornalisti del Veneto.

 

Art. 15

Lo Statuto può essere modificato dall'assemblea a maggioranza dall’Assemblea stessa purchè l'argomento figuri all'odg.

Possono avanzare richiesta di modifica dello Statuto sia il Consiglio direttivo che i singoli iscritti all'Associazione. Tale proposte devono essere presentate al Consiglio direttivo che ne valuterà la loro proponibilità all'Assemblea.

 

Art. 16

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme contenute in quello del Sindacato Giornalisti del Veneto e della FNSI.

 

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Norma transitoria adottata contestualmente all'approvazione (anno 2000) *.

Rimane in carica l'attuale Consiglio al fine di permettere di aggiornare gli elenchi in maniera effettiva, non penalizzando quindi eccessivamente i pubblicisti che hanno i requisiti per passare professionali e che in questo lasso di tempo, visto le nuove proporzioni fra professionali e collaboratori - fissate dallo Statuto della FNSI nella misura di uno a quattro - possono trovarsi di fatto sottorappresentati.

*Tale norma è già stata superata dalle successive elezioni del marzo 2001