LO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
POLESANA DELLA STAMPA
Art.
1
Tra i giornalisti professionali
e collaboratori iscritti all'Ordine dei giornalisti del Veneto e al Sindacato
Giornalisti del Veneto residenti in provincia di Rovigo è costituita l'Associazione
Polesana della Stampa con sede a Rovigo.
Art. 2
L'Associazione Polesana
della Stampa opera come tramite fra gli iscritti e il Sindacato Giornalisti
del Veneto di cui è sezione provinciale. Opera in autonomia amministrativa e
organizzativa nel rispetto delle norme statutarie regionali e federali.
Art. 3
L'Associazione Polesana
della Stampa:
a)
difende la libertà di stampa, la pluralità degli organi di
informazione e il libero diritto alla critica, secondo le norme costituzionali
e le inderogabili esigenze professionali;
b)
svolge le opportune azioni per la tutela e il rispetto del contratto
di lavoro giornalistico in collaborazione con la FNSI, con il Sindacato Veneto,
con le altre Sezioni provinciali e con i Comitati o i Fiduciari di Redazione
delle testate giornalistiche polesane;
c)
collabora con il Sindacato Giornalisti del Veneto all'assistenza dei
giornalisti iscritti al Sindacato nella tutela dei loro interessi
morali e professionali e nelle definizioni delle vertenze collettive
ed individuali
d)
favorisce l'esercizio dell'attività giornalistica, la preparazione e
l'aggiornamento professionale degli iscritti anche attraverso la realizzazione
di giornali o altre pubblicazioni;
e)
collabora con le strutture della FNSI, dell'Ordine dei Giornalisti, dell'lnpgi
e della Casagit nei rapporti tra i propri iscritti e gli organismi della categoria;
f)
sostiene la partecipazione di tutti i giornalisti all'assunzione
di poteri
decisionali nelle rispettive
aziende, sia per quanto riguarda la formazione collegiale del giornale e i loro
rapporti nei confronti della proprietà, sia per quanto riguarda il
rapporto degli organi d'informazione nei confronti dei pubblici poteri
e della pubblica opinione, valorizzando l'azione dei Comitati e dei Fiduciari
di redazione;
g)
rivendica ai
giornalisti la
gestione dell' informazione
anche nell'emittenza
radio-televisiva locale, la direzione degli uffici stampa di enti pubblici
e/o di aziende private ed ogni altra funzione che attenga alla comunicazione
di notizie all'opinione pubblica, sostiene l'azione di riconoscimento e di tutela
del lavoro autonomo giornalistico;
h)
sollecita e patrocina ogni iniziativa tesa ad elevare il prestigio della
categoria e a rinsaldare i vincoli di solidarietà tra gli iscritti.
Art.4
Gli iscritti si dividono
in due categorie: professionali e collaboratori, secondo le norme previste dallo
statuto della FNSI e gli elenchi stilati dal Sindacato Giornalisti del Veneto.
Art. 5
Gli iscritti all'Associazione
Polesana della Stampa possono far parte dei Gruppi di specializzazione aderenti
alla FNSI.
Art. 6
L'iscritto deve essere
in regola con il pagamento delle quote sociali, da corrispondere entro il 31
gennaio di ogni anno. Se l'associato entro tale data risulterà moroso sarà invitato
a regola rizzare la sua posizione entro il termine del 30 settembre. Trascorso
tale termine l'associato verrà cancellato dall'elenco degli iscritti.
Alle assemblee possono
partecipare con diritto di voto, ed essere candidati, gli iscritti in regola
con le quote dell'anno in corso.
Non avranno però diritto
di voto né potranno essere eletti, gli associati che dopo aver dato le dimissioni
o esser stati comunque cancellati dagli elenchi degli iscritti, abbiano ottenuto
la reiscrizione all'Associazione da meno di tre mesi. Avranno, invece, diritto
immediato di voto (e potranno anche essere eletti) i nuovi iscritti provenienti
da altre associazioni provinciali o regionali di stampa e con questa erano in
regola con le quote dell'anno precedente e che abbiano regolarizzato la propria
iscrizione all'Associazione Polesana della Stampa anche al momento dell'assemblea.
Art. 7
La qualità di associato
cessa per uno dei seguenti motivi:
a)
dimissioni;
b)
trasferimento ad altra Associazione provinciale o regionale di stampa;
c)
morosità;
d)
espulsione dal Sindacato Giornalisti del Veneto;
e)
cancellazione dagli elenchi dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto.
Art. 8
Gli organi dell'Associazione
Polesana della Stampa sono:
l'Assemblea degli iscritti,
il Consiglio direttivo, il Presidente, il Fiduciario sindacale, il Tesoriere.
Art. 9
L'Assemblea degli iscritti
è il massimo organo dell'Associazione, al quale spettano tutti i poteri deliberanti
e l'elezione del Consiglio direttivo.
L'Assemblea si riunisce
ordinariamente ogni tre anni, su convocazione del Consiglio direttivo e straordinariamente
su iniziativa del Consiglio stesso. L'avviso di convocazione dell'assemblea
ordinaria, con incluso l'ordine del giorno dei lavori, viene diramato dal Consiglio
direttivo quindici giorni prima della data fissata.
Le decisioni dell'assemblea
vengono prese a maggioranza dei partecipanti.
All'assemblea partecipano
con diritto di voto tutti i giornalisti professionali e collaboratori
iscritti all'Associazione Polesana della Stampa. Per iscritti si intendono
i giornalisti in regola con le quote dell'anno in corso.
Art. 10
I giornalisti professionali
e collaboratori votano di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti
specificatamente le rispettive categorie, votano soltanto gli interessati.
L’elezione del Consiglio
direttivo avviene con votazione a scrutinio segreto in modo distinto tra professionali
e collaboratori; per tutte le altre questioni si vota per alzata di mano, salvo
specifica richiesta fatta da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea.
Nel computo dei voti
le astensioni non vengono calcolate agli effetti del quorum di maggioranza.
I praticanti votano
insieme ai giornalisti professionali e godono dell'elettorato attivo e passivo
nell'ambito di quella categoria.
lì Consiglio direttivo
è composto da otto giornalisti professionali e due collaboratori. Ciascun iscritto
professionale vota fino al massimo di otto nomi della sua categoria e ciascun
iscritto collaboratore fino ad un massimo due nella sua categoria.
Art. 11
Il consiglio direttivo
nella riunione di insediamento elegge a voto segreto tra i propri componenti
professionali il Presidente e il Fiduciario sindacale e tra i componenti collaboratori
il Tesoriere.
Su indicazione del
Presidente un consigliere potrà assumere la carica di segretario per meglio
far fronte alle esigenze organizzative dell'Associazione. Il Consiglio direttivo
può deliberare se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. In
caso di parità di votazione decide il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo
vigila sulla attuazione delle decisioni assembleari e impartisce le direttive
generali - in uniformità con le disposizioni regionali e federali - per il conseguimento
delle finalità associative e degli indirizzi di politica e azione sindacale.
Il Consiglio direttivo
rende conto del suo operato all'Assemblea,
approva i
bilanci e
fissa annualmente le quote sociali.
Ai lavori del Consiglio
direttivo possono partecipare
- su invito del Presidente
- gli iscritti appartenenti al Consiglio direttivo regionale, al Consiglio nazionale
della FNSI, al Consiglio regionale e nazionale dell'Ordine dei Giornalisti,
i componenti dei Comitati di redazione o i Fiduciari dei quotidiani, dei periodici
e delle emittenti della provincia di Rovigo,
i rappresentanti dei gruppi di specializzazione riconosciuti dalla FNSI
e dalla Commissione Pari Opportunità, nonché gli eventuali altri iscritti rappresentanti
del Sindacato facenti parte di organismi federali e regionali.
Il Consiglio direttivo
viene convocato in via ordinaria ogni sei mesi.
Può inoltre riunirsi
per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri
in via straordinaria.
Il Consiglio direttivo
dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Nel caso di vacanza
di consigliere si provvede alla surroga con il candidato primo fra i non eletti
della rispettiva graduatoria.
Il consigliere assente
senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive può essere dichiarato
decaduto.
Il Consiglio direttivo
ha la facoltà di convocare assemblee di categoria allo scopo di effettuare una
consultazione diretta degli iscritti sui problemi di specifico carattere professionale,
così da avere indicazioni utili per gli orientamenti sulla politica sindacale.
Il Consiglio direttivo
ha la facoltà di sottoporre a votazione per referendum a scheda segreta l'approvazione
di norme, iniziative e proposte che ritenga di particolare importanza, sempre
che non abbiano attinenza con variazioni statutarie, il
referendum si riterrà approvato a maggioranza semplice dei voti.
Art.
12
Il Presidente rappresenta
l'Associazione Polesana della Stampa a tutti gli effetti. Convoca le riunioni
ordinarie e straordinarie del Consiglio direttivo. Risponde al Consiglio direttivo,
con il Tesoriere, della tenuta dei bilanci dell'Associazione.
Il Fiduciario sindacale
rappresenta l'Associazione nel Consiglio direttivo del Sindacato Giornalisti
del Veneto.
Art. 13
Gli iscritti sono tenuti
ad osservare le norme, fissate dal presente Statuto, da quello regionale e federale,
nonché all'adempimento delle delibere assembleari e di quelle del Consiglio
direttivo. Non potranno in alcun modo compiere azioni in contrasto con gli interessi
della categoria. A chiunque venga meno a tali norme fondamentali verranno applicate
le sanzioni previste dallo Statuto regionale e federale. Per i casi non contemplati
si provvederà al deferimento al Collegio dei probiviri del Sindacato Giornalisti
del Veneto.
Art. 14
Il bilancio dell'Associazione
è costituito da:
a)
all'attivo: esistenze patrimoniali, quote degli iscritti, contributi
regionali, entrate straordinarie;
b)
al passivo; spese ordinarie (affitto, riscaldamento, luce, telefono,
personale, cancelleria, stampe, poste telefoni, viaggi, trasferte, ecc.), spese
straordinarie.
L'esercizio si chiude
al 31 dicembre dell'ultimo anno di attività del Consiglio.
Gli eventuali avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve e altre disponibilità non potranno essere
distribuite, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.
In caso di scioglimento
dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente
al Sindacato Giornalisti del Veneto.
Art. 15
Lo Statuto può essere
modificato dall'assemblea a maggioranza dall’Assemblea stessa purchè l'argomento
figuri all'odg.
Possono avanzare richiesta
di modifica dello Statuto sia il Consiglio direttivo che i singoli iscritti
all'Associazione. Tale proposte devono essere presentate al Consiglio direttivo
che ne valuterà la loro proponibilità all'Assemblea.
Art. 16
Per quanto non contemplato
nel presente Statuto, valgono le norme contenute in quello del Sindacato Giornalisti
del Veneto e della FNSI.
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Norma transitoria adottata
contestualmente all'approvazione (anno 2000) *.
Rimane in carica l'attuale
Consiglio al fine di permettere di aggiornare gli elenchi in maniera effettiva,
non penalizzando quindi eccessivamente i pubblicisti che hanno i requisiti per
passare professionali e che in questo lasso di tempo, visto le nuove proporzioni
fra professionali e collaboratori - fissate dallo Statuto della FNSI nella misura
di uno a quattro - possono trovarsi di fatto sottorappresentati.
*Tale norma è già stata superata dalle successive
elezioni del marzo 2001